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In vigore al: 27/05/2016
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Normativa provinciale
Tutela del paesaggio e dell' ambiente
Valutazione dell' impatto ambientale
Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2
TITOLO VI Vigilanza e disposizioni finali
Art. 33 (Sanzioni)
c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2
1)
Valutazione ambientale per piani e progetti
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
Art. 33 (Sanzioni)
(1)
Salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
chiunque realizza un progetto per il quale sia prevista la VIA senza aver ottenuto l'approvazione di cui all'articolo 15, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro;
chiunque mette in esercizio una struttura per la quale è stata effettuata la VIA senza aver presentato la domanda di collaudo di cui all'articolo 18 o non rispetta le prescrizioni particolari imposte con la procedura di VIA ai sensi dell'articolo 15, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro;
chiunque realizza un progetto per il quale è prevista la valutazione ambientale integrata senza aver ottenuto il parere di cui all'articolo 22, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro;
chiunque esercita un'attività per la quale è prevista la valutazione ambientale integrata e non ha presentato la domanda di collaudo di cui all'articolo 23 o la comunicazione di modifica dell'impianto di cui all'articolo 24, o omette di comunicare i dati di cui all'articolo 23, comma 4, lettera e), soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 7.500 euro.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
a) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
b) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
e) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
f) Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13
g) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
i) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
j) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15 —
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
l) Legge provinciale8 marzo 2010 , n. 5
m) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2002, n. 27
c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
A Tempo libero
B Sport
a) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
c) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29 —
d) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5 —
e) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
f) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
i) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
k) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
l) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
m) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico