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In vigore al: 27/05/2016
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Normativa provinciale
Uffici provinciali e personale
Trasferimento di personale di altri enti
Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (2)
Art. 10
e) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5
1)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995 - 1997 (legge finanziaria 1995)
2
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord., n. 1 al B.U. 28 marzo 1995, n. 13.
Art. 10
8)
8)
Riportato al n. XXXIV - D/e.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
A
B
a) Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
Classificazione delle sostanze minerali
La prospezione mineraria
La ricerca mineraria
Le concessioni minerarie
Art. 21 (Procedure per l'ottenimento della concessione mineraria)
Art. 22 (Documentazione da allegarsi alla domanda)
Art. 23 (Domande concorrenti e titoli di preferenza)
Art. 24 (Superfici da accordare, durata proroghe e trasferimento della concessione)
Art. 25 (Contenuto della concessione)
Art. 26 (Varianti al programma dei lavori)
Art. 27 (Pertinenze minerarie)
Art. 28 (Iscrizione delle ipoteche)
Art. 29 (Sospensione dell'attività mineraria)
Art. 30 (Espropriazione del diritto di concessione)
Art. 31 (Eredi del titolare della concessione)
Art. 32 (Cessazione della concessione)
Art. 33 (Proroghe della concessione)
Art. 34 (Consegna della miniera alla scadenza della concessione)
Art. 35 (Corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario)
Art. 36 (Ipoteche iscritte sul diritto del concessionario)
Art. 37 (Rinuncia alla concessione)
Art. 38 (Decadenza della concessione)
Art. 39 (Obbligo del nuovo concessionario della preventiva tacitazione dei creditori)
Art. 40 (Concessione di opere considerate pertinenze)
Art. 41 (Temporanea custodia della miniera)
Art. 42 (Indennizzi o compensi per effetto di vicinanza)
Art. 43 (Consorzi volontari o obbligatori per la coltivazione in comune delle miniere)
Art. 44 (Nomina del commissario per l'amministrazione di coltivazioni in comune)
Art. 45 (Gestore unico di miniere)
Disposizioni comuni
Sanzioni amministrative e organi di vigilanza
Disposizioni finali e transitorie
C
D
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
A Organizzazioni turistiche
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 45
b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33
c) Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
B Provvidenze per il settore alberghiero
C Agenzie di viaggio
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
b) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
Accertamento sanitario
Assistenza protesica
Art. 4
Art. 5 (Scopi dell'assistenza protesica)
Art. 6 (Protesi e calzature ortopediche, presidi ortopedici e curativi, ausilii speciali)
Art. 7
Art. 8 (Prescrizione)
Art. 9 (Condizioni generali di fornitura)
Art. 10 (Fornitura delle calzature ortopediche)
Art. 11 (Fornitura di protesi acustiche)
Art. 12 (Fornitura di protesi ottiche)
Art. 13 (Fornitura di protesi laringofonetiche)
Art. 14 (Fornitura di carrozzelle ortopediche)
Art. 15 (Protesi e ausilii speciali non ammessi)
Art. 16 (Rinnovo delle forniture protesiche)
Art. 17 (Riparazione e manutenzione delle protesi)
Art. 18 (Protesi fornite da ditte estere)
Art. 19 (Presa in consegna)
Art. 20 (Disposizioni finali)
d) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
e) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
a) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
a) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
b) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 29
c) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1983, n. 2
d) LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1983, n. 16
e) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (2)
Art. 1-2
Art. 3
Art. 4-6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22 (Assunzione di competenze statali e del relativo personale)
Art. 23
Art. 24-25
Art. 26 (Clausola d'urgenza)
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 163
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico