Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 27/05/2016
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Miniere
B
Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
TITOLO IV Le concessioni minerarie
Art. 25 (Contenuto della concessione)
a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 67
1)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
Art. 25 (Contenuto della concessione)
(1)
Il provvedimento di concessione deve contenere:
a) le generalità del concessionario e il suo domicilio che deve essere eletto in un comune della provincia;
b) la durata della concessione;
c) l'ubicazione del giacimento e la natura delle sostanze;
d) l'estensione della superficie concessa, la sua denominazione e i confini risultanti dal verbale di accertamento, verifica e delimitazione, riportati in planimetria, in scala catastale e in corografia in scala 1: 25.000 o 1: 50.000;
e) l'ammontare del diritto annuo da corrispondersi ai sensi del successivo articolo 48;
f) l'ammontare del premio eventualmente dovuto al titolare del permesso di ricerca, concordato o provvisoriamente determinato ai sensi dell'articolo 23;
g) l'approvazione del programma generale di cui alla lettera a) del precedente articolo 22 e della lettera g) dello stesso articolo, se trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
h) l'approvazione dei programmi di cui alla lettera b) del precedente articolo 22 e della lettera g) dello stesso articolo se trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
i) gli eventuali progetti relativi alle lettere c), d), e) ed f) del precedente articolo 22;
l) le prescrizioni particolari da disporsi sulla base dell'autorizzazione o rispettivamente dei pareri di cui al quinto comma del precedente articolo 21 o, in caso di ricorso di cui al nono comma del medesimo articolo, della deliberazione della Giunta provinciale;
m) quando trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere, il provvedimento di concessione deve contenere;
1) l'area costituente la zona di proiezione relativa ai prelievi del primo biennio, delimitata ai sensi della
legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63
, e suo regolamento di esecuzione;
2) l'obbligo di eseguire ogni 6 mesi la misurazione delle portate delle singole sorgenti o dei singoli pozzi, riportandolo in apposito registro;
3) l'obbligo di procedere, almeno ogni tre anni, alle analisi complete chimiche e chimico-fisiche delle acque e almeno ogni anno alle analisi batteriologiche; ai prelievi potrà assistere un funzionario dell'Amministrazione provinciale; le analisi devono essere effettuate dagli istituti e laboratori espressamente autorizzati dalle vigenti leggi;
n) l'indicazione dell'eventuale partecipazione della Provincia ai profitti del concessionario e le modalità di loro determinazione e corresponsione, quando trattasi delle sostanze di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 1.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
A
B
a) Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
Classificazione delle sostanze minerali
La prospezione mineraria
La ricerca mineraria
Le concessioni minerarie
Art. 21 (Procedure per l'ottenimento della concessione mineraria)
Art. 22 (Documentazione da allegarsi alla domanda)
Art. 23 (Domande concorrenti e titoli di preferenza)
Art. 24 (Superfici da accordare, durata proroghe e trasferimento della concessione)
Art. 25 (Contenuto della concessione)
Art. 26 (Varianti al programma dei lavori)
Art. 27 (Pertinenze minerarie)
Art. 28 (Iscrizione delle ipoteche)
Art. 29 (Sospensione dell'attività mineraria)
Art. 30 (Espropriazione del diritto di concessione)
Art. 31 (Eredi del titolare della concessione)
Art. 32 (Cessazione della concessione)
Art. 33 (Proroghe della concessione)
Art. 34 (Consegna della miniera alla scadenza della concessione)
Art. 35 (Corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario)
Art. 36 (Ipoteche iscritte sul diritto del concessionario)
Art. 37 (Rinuncia alla concessione)
Art. 38 (Decadenza della concessione)
Art. 39 (Obbligo del nuovo concessionario della preventiva tacitazione dei creditori)
Art. 40 (Concessione di opere considerate pertinenze)
Art. 41 (Temporanea custodia della miniera)
Art. 42 (Indennizzi o compensi per effetto di vicinanza)
Art. 43 (Consorzi volontari o obbligatori per la coltivazione in comune delle miniere)
Art. 44 (Nomina del commissario per l'amministrazione di coltivazioni in comune)
Art. 45 (Gestore unico di miniere)
Disposizioni comuni
Sanzioni amministrative e organi di vigilanza
Disposizioni finali e transitorie
C
D
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
o) Testo unico del 23 aprile 2003
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Durata del contratto)
Art. 3 (Indennità provinciale)
Art. 4 (Indennità speciale di seconda lingua)
Art. 5 (Compenso per lavoro straordinario)
Art. 6 (Premi di produttività)
Art. 7 (Indennità per docenti vicari/e)
Art. 8 (Aspettativa per mandato politico)
Art. 9 (Interpretazione autentica dell'articolo 16 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003)
Art. 10 (Norme integrative ai fini dell'applicazione dell'aspettativa per il personale con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale)
Allegato 1
Allegato 2
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico