(1) In accoglimento di proposte e di osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, il competente organo provinciale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
(2) Gli accordi di cui al comma 1 debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
(3) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
(4) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il competente organo provinciale dispone il recesso unilaterale dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
(5) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.