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In vigore al: 27/05/2016

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 2/bis (Indebita percezione di vantaggi economici)                                    delibera sentenza

(1) Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito.   23)

(2) Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o l’ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni.  24) 

(3) 25)

(4)  Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del vantaggio economico  conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.  26)  27)

(4/bis) Le disposizioni di cui al comma 4  trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.  28)

(5)   29)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49 - Competenza e giurisdizione - contributi e finanziamenti - posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo - intimazione di restituzione di un importo già erogato - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008 - Intimazione alla restituzione contributo ex L.P. n. 4/1997 - omissione impugnativa della presupposta delibera giuntale di revoca - inammissibilità del ricorso giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 247 del 28.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - ripetizione di contributi indebitamente erogati - obbligo di recupero - buona fede del percipiente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006 - Procedimento di recupero di crediti - disciplina non va applicata meccanicamente - comunicazione di avvio - credito al commercio - cessione di azienda - decadenza dei contributi - nomen juris attribuito all'atto dall'amministrazione - irrilevanza - differenza tra decadenza e revoca
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005 - Edilizia abitativa agevolata -revoca di agevolazioni - controlli - comunicazione della Polizia municipale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004 - Erogazione di contributi provinciali per corsi di lingue - parziale idonea documentazione di spesa
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004 - Widerruf von Beiträgen und Finanzierungen - Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit - Unterscheidung zwischen rechtmäßigem Interesse und subjektivem Recht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
23)
L'art. 2/bis, comma 1,  è stato prima sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, poi modificato dall'art. 4, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, ed infine così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
24)
L'art. 2/bis, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi dall'art. 6, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Vedi anche l'art. 39, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
25)
L'art. 2/bis, comma 3,è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
26)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 35 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, modificato dall'art. 15 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 47, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
27)
L'art. 2/bis, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 4, comma 4, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e poi dall'art. 6, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
28)
L'art. 2/bis, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 4/bis, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1 rispettivamente dall'art. 11, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e poi modificata dall'art. 6, comma 4, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
29)
L'art. 2/bis, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
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