(1) La circolazione sulle strade chiuse ai sensi dell'articolo 3 è consentita limitatamente all'esecuzione di lavori agricolo-forestali, ai residenti, ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali, agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiungere detti immobili. Ai medesimi può essere inoltre concessa l'autorizzazione al transito sui terreni di cui all'articolo 2 per raggiungere, per la via più breve, gli immobili di loro disponibilità, previo assenso scritto dei proprietari dei fondi da attraversare. Le affittanze e locazioni vanno comprovate con regolare contratto scritto e devono avere durata superiore ai mesi sei.
(2) I veicoli immatricolati agricoli e impiegati ed utilizzati per detti scopi, sono esonerati dalle limitazioni di transito e parcheggio previsti dalla presente legge nel rispetto di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 3.
(3) Possono essere autorizzati al transito sulle strade chiuse, nonché sui terreni di cui all'articolo 2 i lavoratori agricolo/forestali, gli addetti ai servizi ed ai rifornimenti, i titolari di uso civico per l'esclusiva fruizione del loro diritto limitatamente al solo espletamento dei servizi o lavori connessi, nonché gli ospiti pernottanti in esercizi ricettivi alberghieri ed extra alberghieri comunque muniti di regolare licenza di esercizio e raggiungibili esclusivamente dalla strada chiusa al traffico.