(1) La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli a motore nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifche, con esclusione delle strade statali, provinciali e comunali classificate tali ai sensi della normativa sulla classificazione delle strade.