Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.
(1) Le comunicazioni di cui agli articoli 4 e 4/bis sono inoltrate in via elettronica.
(2) Con regolamento di esecuzione sono stabilite la data a decorrere dalla quale nonché le categorie di datori di lavoro per i quali l'utilizzo della comunicazione elettronica di cui al comma 1 è obbligatorio. Con tale regolamento può essere disposta la cessazione dell'obbligo di comunicazione per singole categorie, qualora i relativi dati possano essere acquisiti tramite scambio di dati dalla rete informativa della pubblica amministrazione. 5)
L'art. 4/ter è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.