Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.
(1)Tutti i datori di lavoro devono comunicare alla Provincia autonoma di Bolzano entro dieci giorni gli inizi, le cessazioni dei rapporti di lavoro, nonché le trasformazioni di cui all'articolo 4/bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, degli stessi. Le comunicazioni sono inoltrate secondo le modalità previste dalla legislazione statale in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro subordinato. 3)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.