(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere a favore di associazioni e istituzioni ricreative contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento di locali, impianti e attrezzature del tempo libero destinati alle attività della rispettiva organizzazione.
(2) Resta salva la competenza dei comuni nelle materie di cui al comma precedente.