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In vigore al: 27/05/2016

a) Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 221)
Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1982, n. 27.

Art. 10 (Iniziative destinatarie dei contributi)   

(1)  Al fine di migliorare e incrementare il patrimonio alpinistico nell'ambito della provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti iniziative:

  1. la costruzione e l'arredamento di rifugi alpini e di bivacchi;
  2. la ricostruzione, l'ampliamento, la manutenzione e l'arredamento dei rifugi alpini esistenti;
  3. la costruzione di impianti radiofonici e telefonici e di impianti per la produzione di energia elettrica;
  4. la costruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini, escluse le vie ferrate;
  5. la costruzione, la manutenzione e il miglioramento di piazzuole per l'atterraggio di elicotteri;
  6. la costruzione di teleferiche per materiali;
  7. la costruzione di acquedotti, di bacini di raccolta di acque necessarie al rifugio e di fosse biologiche.

(2)  Inoltre, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere azioni e manifestazioni intese alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse alpinistiche.

(3)  Le attività di cui al precedente comma possono essere affidate all'Alpenverein Südtirol (ASV), al Club Alpino Italiano (CAI), sezione Alto Adige, o ad altri istituti, enti, associazioni e organizzazioni ai quali l'Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

(4)  Ai contributi previsti dalla presente legge possono essere ammessi anche la costruzione o l'acquisto e l'adattamento di immobili destinati a sede centrale dell'Alpenverein Südtirol (AVS) e del Club Alpino Italiano (CAI), sezione Alto Adige.

(5)  I contributi per gli investimenti effettuati nei rifugi alpini di proprietà della Provincia sono concessi ai gestori degli stessi. I relativi progetti sono preventivamente autorizzati, rispettivamente, dalla Giunta provinciale per gli interventi di manutenzione straordinaria e dall'assessore provinciale competente per gli interventi di manutenzione ordinaria. La parte degli investimenti eseguiti, a carico del gestore, che all'atto della scadenza del relativo rapporto giuridico non sia ancora ammortizzata, viene assunta dal proprietario, che la trasferisce al nuovo gestore.10) 

10)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.