(1) In deroga all'articolo 17, comma 5, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, il ricavo dall'alienazione di beni immobili affidati in gestione all'Azienda provinciale Foreste e Demanio, per un importo di 335.700 euro, è assegnato all'Azienda medesima per il finanziamento delle spese di ricostruzione delle opere e di ripristino degli impianti danneggiati dall'incendio dell'agosto 2001.39)