(1) L’Azienda, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fissate dal consiglio d’amministrazione, provvede a:
(2) L’Azienda può svolgere, per conto di altri enti pubblici o, qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 33, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, per terzi, lavori e interventi diversi da quelli di cui al comma 1 e disposti dal consiglio di amministrazione, sempre che compatibili con l'attuazione del proprio programma di lavoro. 3)
(3) L’Azienda attua per la Ripartizione provinciale Foreste i progetti in economia predisposti e autorizzati dalla Ripartizione stessa e si serve allo scopo delle relative strutture. 4)