(1) Le aspiranti ad un impiego quale insegnante od assistente di scuola materna, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, devono superare un esame consistente in una prova scritta ed orale sulla conoscenza della lingua e letteratura corrispondente alla loro futura attività e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento del relativo titolo di studio.
(2) Il comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale mancato superamento di detto esame ha effetto dallo scadere del rapporto di servizio, in corso alla data d'esame, ma in ogni caso dal 1° settembre successivo. La mancata partecipazione all'esame produce gli stessi effetti.
(3) Il comma 1 non si applica al personale di lingua ladina.
(4) Gli esami di cui al comma 1 si svolgono davanti ad apposita commissione, una di lingua tedesca ed una di lingua italiana, nominata dalla Giunta provinciale secondo la procedura e la composizione previste per le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 31.
(5) Per l'accesso agli impieghi quale insegnante o assistente di scuola materna presso scuole materne delle località ladine è richiesta, oltre l'appartenenza al gruppo ladino, la conoscenza della lingua ladina, da comprovare mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata ai sensi del comma precedente. Per quanto non regolato trovano applicazione i commi precedenti. 7)8)