(1) La Provincia autonoma di Bolzano può istituire un servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni di ogni ordine e grado.
(2) Al servizio di trasporto scolastico possono essere ammessi anche i bambini che frequentano una scuola materna, qualora esista già un relativo servizio e sia garantito un servizio di accompagnamento.
(3) La Giunta provinciale può istituire servizi di trasporto speciali a favore degli alunni che non possono usufruire del servizio pubblico di linea.
(4) La Giunta provinciale determina i criteri per l'attuazione del servizio di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione nonché le direttive per l'istituzione di servizi di trasporto speciali.
(5) La Giunta provinciale può concedere un contributo chilometrico agli alunni che, pur essendo in possesso dei requisiti per il trasporto scolastico, di fatto non possono utilizzarlo, nonché al comune che eventualmente organizza tale servizio di trasporto.17)