3.1 I fanghi di depurazione prodotti nelle zone difficilmente accessibili possono essere depositati e utilizzati sul posto nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l’area di utilizzo è situata al di fuori di zone di tutela per le acque potabili I e II;
b) i fanghi devono essere disidratati (p.es. tramite letti d’essiccamento) e vagliati (maglie minime di 2 cm) al fine di separare eventuali materiali grossolani;
c) i fanghi sono applicati solamente su terreni inerbiti o superfici di ricoltivazione mantenendo una distanza minima rispettivamente di almeno 10 m da corsi d’acqua e di 20 m da laghi;
d) quando la fossa combinata di trattamento-dispersione ha esaurito la propria capacità può essere dimessa senza estrazione del fango provvedendo ad un’idonea copertura.
3.2 Il deposito e l’utilizzo sul posto dei fanghi di depurazione è indicato nel progetto e viene approvato ovvero autorizzato ai sensi degli artt. 38 e 39 della l.p. 8/2002.