(1) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, al fine dell’attribuzione delle prestazioni economiche del terzo livello, si considerano i componenti del nucleo familiare di fatto.
(2) Sono considerati componenti il nucleo familiare di fatto, oltre all’utente, le persone di seguito elencate, purché con esso/essa conviventi:
- il coniuge/la coniuge oppure il partner/la partner dell’utente;
- le figlie/i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
- i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi anche naturali, dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
- i generi e le nuore dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
- il suocero e la suocera dell’utente o della persona di cui alla lettera a);
- i fratelli e le sorelle dell’utente e della persona di cui alla lettera a);
- il coniuge/la coniuge o il partner/la partner di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall’utente;
- altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto.
(3) Nel caso in cui uno o entrambi i genitori vivano con uno o più figli/figlie minorenni all’interno del nucleo di cui al comma 1, essi costituiscono comunque, assieme al coniuge/alla coniuge o al partner/alla partner convivente, ai loro figli/alle loro figlie maggiorenni e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un distinto nucleo familiare di fatto. Le persone, che ai sensi del presente comma, non rientrano nel nucleo familiare di fatto, costituiscono nucleo familiare collegato, se rientrano tra i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 30.
(4) Per utente si intende chi, in prima persona, è tenuto ad occuparsi delle esigenze economiche e sociali del nucleo familiare in relazione alla prestazione richiesta o che presenta in misura maggiore i requisiti a tal fine necessari.