(1) Per le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato B della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, con le quali sono trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:
- a) 0,50 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti pericolosi depositati oppure smaltiti in un anno per un importo minimo di 50.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 1.500.000,00 Euro;
- b) 0,20 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti non pericolosi depositati oppure smaltiti in un anno per un importo minimo di 25.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 750.000,00 Euro.
(2) Per le attività di recupero dei rifiuti di cui all'allegato C della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, con le quali vengano trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:
- a) 0,25 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti pericolosi depositati oppure recuperati in un anno per un importo minimo di 25.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 750.000,00 Euro;
- b) 0,10 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti non pericolosi depositati oppure recuperati in un anno per un importo minimo di 12.500,00 Euro sino ad un importo massimo di 350.000,00 Euro;
- c) 12 Euro a tonnellata per rifiuti inerti non pericolosi depositati oppure recuperati in un anno, da un importo minimo di 12.500,00 Euro ad un importo massimo di 350.000,00.
(3) Per il deposito o lo smaltimento di rifiuti propri nel luogo di produzione l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:
- a) 0,50 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno per un importo minimo di 5.000,00 Euro sino ad un importo massimo di 100.000,00 Euro;
- b) 0,20 Euro per ogni chilogrammo di rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno per un importo minimo di 2.500,00 Euro sino ad un massimo di 50.000,00 Euro.
(4) Se si ricade nell'ambito di più attività di cui ai commi 1, 2 e 3 l'ammontare della garanzia finanziaria viene stabilita sommando i relativi importi, fissando però un importo massimo di 1.500.000,00 Euro.
(5) Le garanzie finanziare sono in ogni caso ridotte del 50 per cento per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS n. 761/2001 e del 40 per cento nel caso di impianti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001.
(6) Dall'applicazione del presente regolamento sono escluse:
- a) Le autorizzazioni per l' esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
- b) Le autorizzazioni degli impianti di recupero e riutilizzo dei rifiuti ai sensi dell' articolo 26 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
- c) Piccoli impianti di compostaggio ai sensi dell' articolo 27 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
- d) Le autorizzazioni d' impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 24, comma 8, della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
- e) Gli enti pubblici e le società di capitale a prevalente partecipazione pubblica.