Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
(1) Presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è la presentazione di una garanzia finanziaria a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, a copertura delle spese a titolo di risarcimento per danni ambientali in conseguenza dell'attività svolta.
(2) La garanzia finanziaria di cui al comma 1 è prestata nelle forme della garanzia bancaria o assicurativa secondo il modulo di cui all'allegato A).
(3) La garanzia finanziaria ha validità per la durata dell'autorizzazione e per un ulteriore periodo di sei mesi.