Pubblicato nel B.U. 7 maggio 2002, n. 19.
(1) I provvedimenti che il Direttore generale è tenuto a sottoporre al Consiglio dei sanitari per il parere obbligatorio, fatta salva la facoltà, prevista dall'articolo 19, comma 4, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, del Direttore generale di chiedere pareri anche su altri argomenti, sono i seguenti:
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.