Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 novembre 2002, n. 46.
Recano modifiche al D.P.G.P. 15 ottobre 1999, n. 42.
(1) Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 del presente regolamento di esecuzione si applicano a tutte le domande per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il proprio fabbisogno, per le quali al momento dell'entrata in vigore dello stesso non è stata adottata una decisione definitiva.
(1) Nei primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sono ammessi a presentare domanda per la concessione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche coloro che hanno realizzato i lavori successivamente al 25 luglio 1999 e che ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento hanno titolo a presentare domanda di agevolazione.
(2) Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento si applicano a tutte le domande per la concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche, per le quali al momento dell'entrata in vigore dello stesso non è stata adottata una decisione definitiva.
(1) I contributi a fondo perduto nell'ammontare del 60 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata possono essere concessi per le zone di espansione per le quali la prima domanda di concessione del contributo per l'urbanizzazione primaria è stata presentata dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8.
(1) Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è abrogato.
(2) Il comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.