Pubblicato nel B.U. 4 febbraio 2003, n. 5.
(1)Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità di controllo e di rendicontazione per le gestioni fuori bilancio, autorizzate da speciali leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.
(2)Costituiscono gestioni fuori bilancio le somme di denaro, di provenienza pubblica o privata, acquisite a qualsiasi titolo dall'amministrazione provinciale o dai dipendenti della medesima, per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, ed amministrate indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio provinciale.