(1) Spetta all’istituzione scolastica il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, rientranti nelle finalità formative istituzionali.
(2) È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti del Titolo I, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche.
(3) Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal Consiglio, riconosciuto il compenso di cui al comma 5.
(4) Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal Consiglio. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il Consiglio non abbia provveduto a deliberare nel termine di novanta giorni dall’invito scritto da parte degli autori dell’opera.
(5) È riconosciuta ai coautori e alle istituzioni scolastiche una partecipazione ai proventi dello sfruttamento economico dell’opera pari al 50 percento per la scuola e al 50 percento per l’insieme dei coautori. In casi particolari, debitamente motivati, il Consiglio può decidere su quote di partecipazione con percentuali diverse.
(6) Quanto previsto dal presente articolo non viene applicato nel caso di proventi derivanti da concorsi a cui partecipa la scuola, gruppi di alunni o alunni singoli. Le decisioni in merito vengono assunte dal Consiglio.20)