In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

d) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 741)
Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della provincia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 4 al B.U. 27 dicembre 2001, n. 53.

Art. 47 (Poteri del Consiglio di istituto)

(1) In aggiunta alle competenze di cui all'articolo 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, concernente gli organi collegiali delle istruzioni scolastiche, spettano al Consiglio le deliberazioni relative:

  1. all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
  2. alla costituzione di fondazioni;
  3. all'accensione di mutui e ai contratti in genere di durata pluriennale;
  4. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni per causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
  5. all'adesione a reti di istituzioni scolastiche e consorzi;
  6. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
  7. alla partecipazione delle istituzioni scolastiche ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.

(2) Al Consiglio spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente o della dirigente delle seguenti attività negoziali:

  1. contratti di fornitura e di servizi;
  2. contratti di sponsorizzazione;
  3. contratti di locazione di immobili appartenenti all'istituzione scolastica;
  4. utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di terzi;
  5. convenzioni relative a prestazioni del personale dell'istituzione scolastica e degli alunni o delle alunne per conto terzi;
  6. alienazione di beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
  7. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
  8. partecipazione a progetti internazionali previsti dal programma.

(3) Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'esercizio dei poteri di gestione è subordinato all'approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio. In tali casi, il dirigente o la dirigente non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio. In tutti gli altri casi, il dirigente o la dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione .

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74 
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionGESTIONE FINANZIARIA
ActionActionGESTIONE PATRIMONIALE
ActionActionSCRITTURE CONTABILI E CONTABILITÀ INFORMATIZZATA
ActionActionATTIVITÀ NEGOZIALE
ActionActionPRINCIPI GENERALI
ActionAction Art. 46 (Capacità negoziale)
ActionAction Art. 47 (Poteri del Consiglio di istituto)
ActionAction Art. 48 (Procedura ordinaria di contrattazione)
ActionAction Art. 49
ActionAction Art. 50 (Opere dell'ingegno)
ActionActionSINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
ActionActionCONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico