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In vigore al: 27/05/2016

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 20 (Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie)  

(1)  Il contributo al canone di locazione e per la copertura delle spese accessorie è concesso a persone e famiglie con un regolare contratto di locazione registrato per unità immobiliari ad uso abitativo site in provincia di Bolzano. 27)

(2)  Non hanno diritto al contributo al canone di locazione:

  1. le persone e le famiglie:
    1. che sono proprietarie o usufruttuarie di una unità immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano o hanno un diritto di abitazione su di essa;
    2. i cui parenti di primo grado – in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare – sono proprietari o usufruttuari di seconde case, site in provincia di Bolzano, che non sono locate o che non sono oggetto di un diritto d’abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sono state locate a persone senza alcun rapporto di parentela con il proprietario o l’usufruttuario o con un rapporto di parentela oltre il terzo grado con gli stessi; 28)
  2. i locatari di alloggi dell’Istituto per l’Edilizia Sociale, del comune o di altri enti pubblici attivi anche in ambito sociale o di strutture sociosanitarie; 29)
  3. i locatari di unità immobiliari di proprietà o di usufrutto di parenti di primo grado o affini di primo grado;
  4. i locatari che non hanno la residenza anagrafica o che non vivono nell’unità immobiliare;
  5. gli studenti;
  6. i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non pagano il canone di locazione;
  7. i locatari che rinunciano a un alloggio loro assegnato dall’Istituto per l’Edilizia Sociale, per un periodo di cinque anni dalla data della rinuncia. 30)

(3)  Salvo quanto disposto al comma 2, i locatari che hanno lasciato la famiglia di origine e stipulato un contratto di locazione hanno diritto, per il periodo di un anno dall’inizio del rapporto di locazione, alla prestazione solo nella misura del 50 percento dell’importo di cui al comma 7.

(4)  Alle persone e famiglie proprietarie o usufruttuarie dell’unità immobiliare in cui abitano, oppure che hanno un diritto d'abitazione sulla stessa, è concesso un contributo a copertura delle sole spese accessorie relative all'alloggio.

(5)  Non hanno diritto al contributo per la copertura delle spese accessorie:

  1. 31)
  2. i locatari che non hanno la residenza anagrafica o che non vivono nell’unità immobiliare;
  3. gli studenti;
  4. i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non pagano le spese accessorie.

(6)  Si può derogare a quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 5 nel caso in cui il richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.

(7)  Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo al canone di locazione si considera l’effettivo ammontare delle spese di locazione, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Per le spese accessorie si considerano gli importi stabiliti dalla Giunta provinciale. I limiti e gli importi possono essere stabiliti con valori diversi per i diversi territori.

(8)  La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario, che ai fini di questa prestazione è anche l’utente. 32)

(9)  Per la concessione del contributo al canone di locazione il nucleo familiare non deve presentare un valore della situazione economica superiore a 2,7.

(10)  Per la concessione del contributo per la copertura delle spese accessorie il nucleo familiare non deve presentare un valore della situazione economica superiore a 2,22.

(11) La prestazione ammonta al 100 percento della spesa ammessa per i nuclei familiari con un valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 15 percento per i nuclei familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7. 33)

(12)  La prestazione è concessa per un periodo di 12 mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a 12 mesi.

(12/bis)  I componenti del nucleo familiare beneficiario devono mantenere dimora stabile e ininterrotta in provincia di Bolzano per la durata della concessione della relativa prestazione. Qualora si accerti, nel caso di concessione in corso, che uno o più componenti, senza giustificato motivo, non soddisfano più tali requisiti, l’ente assume, dalla data dell’accertamento e con comunicazione scritta all’utente, una nuova decisione per la durata residua della concessione, sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso. 34)

(13)  Per gli utenti di cui all’articolo 19, comma 4, la prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità ivi previste.

(14)  Alla prestazione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

(15)  In deroga a quanto previsto all’articolo 17, commi 2 e 3, alle persone di cui all’articolo 17, comma 2, la prestazione è concessa in ogni caso solo dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 5.

(16)  La prestazione può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda. 35)

27)
L'art. 20, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
28)
La lettera a) dell'art. 20, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
29)
La lettera b) dell'art. 20, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
30)
La lettera g) dell'art. 20, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 ottobre 2015, n. 25.
31)
La lettera a) dell'art. 20, comma 5, è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lettera a), del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
32)
L'art. 20, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
33)
L'art. 20, comma 11 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 9 ottobre 2015, n. 25.
34)
L'art. 20, comma 12/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 9 ottobre 2015, n. 25.
35)
L'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
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