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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 25 (Riconsegna dei terreni)

(1) Dopo il rilascio dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il direttore dell'ispettorato forestale dispone la riconsegna dei terreni con le opere e gli impianti ivi realizzati.

(2) La riconsegna avviene con apposito decreto notificato ai proprietari dei terreni sui quali l'autorità forestale ha realizzato i lavori in economia.

(3) Il decreto di riconsegna è redatto secondo lo schema di cui all'allegato B).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.