(1) Prima dell'esecuzione dei lavori in economia da parte dell'autorità forestale, deve sussistere la libera disponibilità dei terreni necessari. I proprietari degli stessi danno la loro disponibilità sottoscrivendo l'atto di sottomissione.
(2) L'atto di sottomissione non occorre, qualora i lavori in economia riguardino misure di pronto intervento, lavori di ripristino per danni causati da avversità atmosferiche o di manutenzione ordinaria di infrastrutture già esistenti.
(3) L'atto di sottomissione è redatto secondo lo schema di cui all'allegato A).