Pubblicato nel B.U. 18 maggio 1993, n. 22.
(1) La Giunta provinciale determina il numero minimo e massimo degli allievi che possono essere ammessi ai corsi.
(2) Qualora il numero dei richiedenti sia superiore a quello dei posti di formazione stabiliti per ciascun corso, l'ammissione è subordinata al superamento di una prova scritta ed orale, o solo orale, o solo scritta, su tematiche di cultura generale, attinenti preferibilmente al settore dell'igiene e della sanità.
(3) L'esame d'ammissione è sostenuto davanti ad apposita commissione composta:
(4) Sono ammessi alla frequenza della scuola i candidati utilmente collocati in graduatoria, in base alla valutazione dell'esito delle prove d'esame e del titolo di studio posseduto, secondo i seguenti criteri di massima:
(5) A parità di punteggio, è data precedenza all'aspirante più anziano di età.