Pubblicato nel B.U. 18 maggio 1993, n. 22.
(1) I singoli docenti tengono un registro giornaliero dove annotano il programma di tutte le ore di insegnamento.
(2) I docenti verificano regolarmente il profitto degli allievi, mediante interrogazioni orali e prove scritte.
(3) La valutazione delle singole prove è espressa in decimi.
(4) La valutazione delle singole prove è annotata sul registro e delle stesse si tiene conto in sede di scrutinio finale.