(1) Al termine del tirocinio i sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso cui il tirocinante ha svolto la sua attività formulano collegialmente un giudizio complessivo di "ottimo", "sufficiente" o "insufficiente".
(2) Il giudizio complessivo deve essere adeguatamente motivato.
(3) Il periodo di tirocinio non s'intende superato nel caso in cui l'interessato consegua il giudizio "insufficiente".
(4) Il giudizio complessivo motivato e comunicato all'interessato, che vi appone la data di comunicazione e la firma.
(5) In caso di esito favorevole del tirocinio il legale rappresentante dell'ente presso il quale è stato compiuto il tirocinio stesso rilascia su carta legale un apposito certificato. Nel certificato dovranno essere cronologicamente indicati i periodi di servizio prestati nella divisione, sezioni o servizi.
(6) Al certificato deve essere allegato il giudizio collegiale motivato di cui al secondo comma.