(1) Ai tirocinanti è corrisposto alla fine di ogni mese a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50% del trattamento economico tabellare iniziale attribuito all'ispettore o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo.
(2) È fatto divieto di corrispondere compensi o indennità a qualsiasi titolo in eccedenza a quanto previsto dal precedente comma.
(3) Il pagamento mensile è subordinato rispettivamente ad apposita dichiarazione, circa il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio, del direttore sanitario, del primario e del direttore di farmacia, a seconda che si tratti di tirocinante per ispettore sanitario, assistente o farmacista.
(4) L'assegno mensile può essere corrisposto per un solo periodo di tirocinio per l'intera durata del corso fatti salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.