(1) All’emissione dei voti e alla formulazione di progetti di legge rivolti al Parlamento, previsti dal combinato disposto degli articoli 35 e 49 dello Statuto di autonomia, si provvede su iniziativa di almeno due consiglieri/consigliere.
(2) Per voto si intende la richiesta motivata di intervento del Parlamento non corredata da un testo articolato; il progetto di legge invece costituisce esercizio di iniziativa ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione.
(3) La trattazione dei voti e dei progetti di legge di cui al comma 1 avviene secondo le procedure stabilite dal presente regolamento per la trattazione rispettivamente delle mozioni e dei disegni di legge.
(4) I progetti di legge sono assegnati dal/dalla Presidente del Consiglio per il loro preventivo esame alla commissione legislativa che si occupa di materie affini a quella oggetto del progetto di legge ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla I commissione legislativa.
(5) I voti e i progetti di legge approvati dal Consiglio sono trasmessi dal/dalla Presidente del Consiglio al/alla Presidente della Provincia, che li invia al Governo per la presentazione alle Camere. Essi sono trasmessi altresì, a cura del/della Presidente del Consiglio, in copia, al Commissario/alla Commissaria del Governo.