(1) La votazione a scrutinio segreto avviene mediante consegna delle schede. 89)
(2) Il/La Presidente dispone che vengano distribuite le schede a ciascun consigliere/a ciascuna consigliera e che venga effettuato l’appello nominale.
(3) I consiglieri/Le consigliere esprimono il voto deponendo nell’urna la scheda in ordine alfabetico per appello nominale. Esaurito l’appello, si procede a un nuovo appello dei consiglieri/delle consigliere che non hanno risposto al precedente. La deposizione di una scheda bianca equivale all’astensione.
(4) Chiusa la votazione, i/le componenti dell’Ufficio di presidenza contano le schede e redigono il verbale della votazione, e il/la Presidente proclama il risultato.
(5) Nell’ipotesi di irregolarità, e in ogni caso quando il numero dei voti non corrisponda al numero dei votanti, il/la Presidente dichiara nulla la votazione e ne dispone la ripetizione, ammettendo alla votazione i consiglieri/le consigliere presenti allo scrutinio precedente.
(6) Le schede vanno immediatamente distrutte dopo la proclamazione dell’esito della votazione.
(7) Se la votazione ha per oggetto l’elezione di persone, sulla scheda dovranno venire scritti i relativi nominativi.