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In vigore al: 27/05/2016

l) Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 91)
Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi"

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 10 maggio 2016, n. 19.

Art. 2

(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“1. L’attività amministrativa si attiene a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità, di trasparenza nonché ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea per il perseguimento delle finalità volute dalla legge.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono inseriti i seguenti commi 1/bis, 1/ter e 1/quater:

“1/bis I rapporti tra i soggetti privati e l’amministrazione sono improntati reciprocamente alla leale collaborazione, correttezza e buona fede.

1/ter L’amministrazione facilita l’accesso alle procedure amministrative anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.

1/quater Per rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e per garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, l’amministrazione favorisce la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e ne assicura altresì l’utilizzo nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i soggetti privati. Realizza allo scopo una piattaforma digitale, progettandola e organizzandola in modo tale da garantire la semplicità di consultazione, la comprensibilità e la facile accessibilità a ogni categoria di utenti.”

(3) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: “commi 1” sono inserite le parole: “, 1/quater” e, nel testo tedesco, dopo le parole: “ergänzt werden können” sono inserite le parole: “nach Benachrichtigung des Landtages,” nonché, nel testo italiano, alla fine dell’alinea, sono aggiunte le parole: “,previa comunicazione al Consiglio provinciale”.

(4) Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio” sono soppresse.

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