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In vigore al: 27/05/2016

l) Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 91)
Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi"

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 10 maggio 2016, n. 19.

Art. 1

(1) Il titolo della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: “Disciplina del procedimento amministrativo”.

Art. 2

(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“1. L’attività amministrativa si attiene a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità, di trasparenza nonché ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea per il perseguimento delle finalità volute dalla legge.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono inseriti i seguenti commi 1/bis, 1/ter e 1/quater:

“1/bis I rapporti tra i soggetti privati e l’amministrazione sono improntati reciprocamente alla leale collaborazione, correttezza e buona fede.

1/ter L’amministrazione facilita l’accesso alle procedure amministrative anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.

1/quater Per rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e per garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, l’amministrazione favorisce la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e ne assicura altresì l’utilizzo nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i soggetti privati. Realizza allo scopo una piattaforma digitale, progettandola e organizzandola in modo tale da garantire la semplicità di consultazione, la comprensibilità e la facile accessibilità a ogni categoria di utenti.”

(3) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: “commi 1” sono inserite le parole: “, 1/quater” e, nel testo tedesco, dopo le parole: “ergänzt werden können” sono inserite le parole: “nach Benachrichtigung des Landtages,” nonché, nel testo italiano, alla fine dell’alinea, sono aggiunte le parole: “,previa comunicazione al Consiglio provinciale”.

(4) Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio” sono soppresse.

Art. 3

(1) Dopo l’articolo 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/ter (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica all’attività amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, delle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione e, in generale, degli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati.

2. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative per conto degli enti di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui alla presente legge, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.”

Art. 4

(1) Dopo l’articolo 1/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/quater (Misure per incrementare la qualità nell’amministrazione provinciale)

1. Il direttore generale della Provincia effettua periodicamente l’analisi e il monitoraggio dei costi per l’amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro tempi di svolgimento, dei costi di carattere economico e degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, avvalendosi anche della collaborazione dei partner sociali.

2. Con cadenza biennale il direttore generale predispone una relazione riguardante l’attività di cui al comma 1, sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di razionalizzazione e gli interventi correttivi necessari a incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La relazione è presentata in Consiglio provinciale alla commissione legislativa competente e viene inoltre pubblicata sul sito della Provincia.”

Art. 5

(1) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione” sono sostituite dalle parole: “da pubblicarsi nell’albo online della Provincia”, nonché dopo le parole: “dell’assistenza,” sono inserite le parole: “del sostegno della famiglia,” e dopo la parola: “sport,” sono inserite le parole: “dell’edilizia abitativa agevolata, nonché”.

(2) Dopo il comma 2/ter dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/quater Gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, provvedono, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, allo scambio delle informazioni sulla concessione di vantaggi economici di qualsiasi tipo erogati dagli enti stessi.”

Art. 6

(1) Il comma 1 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o l’ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni.”

(3) Nel comma 4 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “beneficio” è sostituita dalle parole: “vantaggio economico”.

(4) Nel comma 4/bis dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “Nell’ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4” sono sostituite dalle parole: “Le disposizioni di cui al comma 4”.

Art. 7  

(1) L’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“Art. 4 (Durata del procedimento)

1. Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza o debba essere iniziato d’ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Qualora l’amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e la relativa motivazione consiste in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo. In caso di provvedimento in forma semplificata non si applica l’articolo 11/bis.

2. Il direttore della competente ripartizione, o su sua delega il direttore della struttura organizzativa, dispongono l’archiviazione del procedimento una volta comunicato o eseguito il provvedimento finale o qualora non ricorra per l’amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza o sul rapporto d’ufficio.

3. La documentazione e le istanze presentate a una struttura organizzativa diversa da quella competente a riceverle, ma appartenente all’amministrazione provinciale o agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, o presentate attraverso lo Sportello per le relazioni con il pubblico vengono trasmesse d’ufficio alla struttura competente.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della particolare complessità del procedimento, è indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento, lo stesso è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nell’albo online della Provincia. Tale termine non può essere superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative.

5. Salvo che non sia diversamente disposto, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’amministrazione competente in caso di procedimento a istanza di parte e dalla data di avvio in caso di procedimento attivato d’ufficio.

6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei seguenti casi:

  1. in pendenza del termine assegnato ai sensi dell’articolo 15/bis, comma 1, lettera b), per la presentazione di memorie scritte e documenti;
  2. in pendenza del termine non superiore a 30 giorni assegnato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), ed eventualmente prorogato, per giustificati motivi e su istanza motivata dell’interessato, al massimo di ulteriori 30 giorni, per il rilascio di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero l’integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - ove ammissibili;
  3. in attesa dell’emissione di pareri obbligatori, di pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 19 e 20.

7. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione d’ufficio di informazioni o documenti ai sensi dell’articolo 5.”

Art. 8

(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4/bis (Potere sostitutivo)

1. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di competenza dell’amministrazione provinciale previsto all’articolo 4, la parte istante può rivolgersi al direttore generale della Provincia, cui è attribuito potere sostitutivo e che, attraverso le strutture organizzative competenti, deve concludere il procedimento entro un termine corrispondente alla metà di quello originariamente previsto.

2. Nel caso di procedimenti amministrativi di competenza degli altri enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, il potere sostitutivo spetta al dirigente apicale dell’ente.

3. Per le finalità di questo articolo, sul sito istituzionale degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, è indicato, per ciascun procedimento, il soggetto con il suo recapito a cui è attribuito il potere sostitutivo e al quale la parte istante può rivolgersi.”

Art. 9

(1) L’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Documentazione)

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. È comunque fatta salva per l’amministrazione la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.

2. Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all’istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata.

3. Qualora la persona interessata dichiari che fatti, stati e qualità personali sono attestati in documenti già in possesso delle strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili per il loro reperimento, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono altresì accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che l’amministrazione procedente o un’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

4. Il controllo sulle dichiarazioni di cui al comma 2 nonché l’acquisizione e l’accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità di cui al comma 3 avvengono esclusivamente per via telematica; allo scopo le amministrazioni certificanti mettono a disposizione delle amministrazioni procedenti gli accessi alle proprie banche dati, nel rispetto delle regole tecniche previste in materia di amministrazione digitale e di protezione dei dati personali.

5. Sono in ogni caso disposti idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui all’articolo 2 emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, il dichiarante che ha posto in essere l’azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all’interno dell’amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.

7. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, i dati da acquisire o da trasmettere possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge o da regolamento strettamente indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

8. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.

9. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani o verificabili nell’ambito dei controlli a campione previsti dalla presente legge. Per i cittadini dell’Unione europea si seguono le modalità previste per i cittadini italiani.”

Art. 10

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“4. In ogni provvedimento amministrativo notificato devono essere indicati il termine d’impugnazione e l’autorità a cui è possibile ricorrere.”

Art. 11

(1) L’articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi)

1. L’amministrazione provvede alla comunicazione degli atti amministravi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione.

2. Qualora il cittadino abbia indicato all’amministrazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o un altro domicilio digitale, la comunicazione degli atti amministrativi a lui indirizzati avviene esclusivamente per questo tramite.

3. In mancanza di una delle indicazioni di cui al comma 2, al cittadino è inviata, con posta ordinaria, una copia cartacea del documento informatico originale. Nei casi in cui sia prevista la notificazione dell’atto amministrativo, l’invio avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La comunicazione di atti amministrativi a imprese e professionisti avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

5. Per gli altri soggetti privati, per i quali la legge non prescrive una specifica modalità di trasmissione elettronica di atti amministrativi, la comunicazione di tali atti avviene ai sensi del comma 3.

6. Salvo che la legge non disponga diversamente, la comunicazione del documento informatico con le modalità di cui ai commi 2 e 4 equivale alla notificazione a mezzo posta.”

Art. 12

(1) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano le parole: “Presidente della Giunta provinciale“ sono sostituite dalle parole: „Presidente della Provincia“.

(2) Nel comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “trenta” è sostituita dalla cifra: “45”.

(3) I commi 5 e 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:

“5. Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto impugnato, direttamente o mediante notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata. Per il rispetto del termine fanno fede la data del timbro postale di spedizione quando il ricorso è inviato a mezzo posta e la data della ricevuta di consegna del messaggio, quando il ricorso è presentato tramite posta elettronica certificata.

6. I ricorsi presentati nel termine prescritto a organi diversi da quello competente, ma appartenenti agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità, ma sono trasmessi d’ufficio all’organo competente.”

(4) Il comma 12 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“12. La decisione va motivata e deve essere emessa e notificata all’organo che ha emanato l’atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, con le modalità stabilite all’articolo 8.”

(5) Il comma 13 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“13. L’organo decidente ha l’obbligo di decidere in merito al ricorso con provvedimento motivato entro 120 giorni dal giorno in cui è stato presentato il ricorso. Decorso questo termine, il ricorrente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, fatti salvi i suoi diritti a far valere eventualmente i danni procurati dal ritardo nell’esame del ricorso.”

Art. 13

(1) L’articolo 10 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“Art. 10 (Struttura organizzativa responsabile del procedimento)

1. La struttura organizzativa degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, è responsabile, per il proprio ambito di competenza, dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell’adozione o della elaborazione del provvedimento finale e della sua esecuzione, salvo quanto disposto all’articolo 11.

2. Qualora l’istruttoria attenga alla competenza di più strutture organizzative di una medesima ripartizione provinciale, il direttore di ripartizione assegna la responsabilità del procedimento alla struttura tenuta ad espletare i maggiori incombenti istruttori o a elaborare la proposta del provvedimento finale.

3. Qualora l’istruttoria attenga alla competenza di più ripartizioni provinciali, la responsabilità del procedimento compete al direttore della ripartizione tenuta ad espletare i maggiori incombenti istruttori o ad elaborare la proposta del provvedimento finale.”

Art. 14

(1) L’articolo 11 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“Art. 11 (Responsabile del procedimento)

1. Il direttore della ripartizione provinciale competente per l’elaborazione o l’emissione del provvedimento finale riceve tutte le istanze e i rapporti d’ufficio e provvede tempestivamente ad assegnarli alle strutture organizzative dipendenti, qualora la trattazione non rientri nelle sue competenze.

2. Il direttore di ripartizione può, con proprio ordine di servizio, incaricare le strutture organizzative e gli impiegati responsabili del procedimento di ricevere direttamente le istanze e i rapporti.

3. Salvo che non sia diversamente disposto con ordine di servizio del direttore di ripartizione, il direttore della struttura organizzativa che riceve per competenza l’istanza o il rapporto, assume in prima persona o affida ad altro dipendente, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, la responsabilità di una o più fasi dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell’emissione o dell’elaborazione del provvedimento finale.

4. Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione ad altri collaboratori, il responsabile del singolo procedimento è il direttore della struttura organizzativa al quale il competente direttore di ripartizione ha affidato il compito, o il suo sostituto.

5. Il direttore della struttura organizzativa provvede alle comunicazioni di cui all’articolo 14.

6. Anche in caso di acquisizione di eventuali provvedimenti infraprocedimentali, contabili o di controllo, la responsabilità resta in capo alla struttura organizzativa che sta istruendo l’affare, salvo diversa comunicazione agli interessati.”

Art. 15

(1) Il comma 1 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni ovvero, anteriormente a tale scadenza, dalla data di presentazione delle osservazioni. Entro lo stesso termine di 30 giorni gli istanti possono richiedere un’audizione. Anche in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dalla data dell’audizione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali e ai procedimenti di natura agevolativa nei quali si realizza una concorrenza tra le domande, ai procedimenti in materia di assistenza e previdenza integrativa sorti a seguito di istanza di parte, nonché ai procedimenti che si concludono con un provvedimento di natura vincolata.”

Art. 16

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita:

“a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, acquisisce d’ufficio le informazioni o i documenti ai sensi dell’articolo 5 e invita l’interessato, ove ammissibile, a rilasciare dichiarazioni o a regolarizzare ovvero integrare dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Nei casi in cui si effettua un sopralluogo, esclusi sopralluoghi nell’ambito di un’attività di controllo comunque denominata, il responsabile procede alla relativa comunicazione ai proprietari e possessori qualificati del bene da valutare;”.

(2) Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “all’ufficio“ sono sostituite dalle parole: “alla struttura organizzativa“.

Art. 17

(1) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12/bis (Conflitto d’interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i direttori delle strutture organizzative competenti per l’adozione del provvedimento finale si astengono dal prendere decisioni e dallo svolgere attività inerenti alle loro mansioni, se esiste conflitto di interessi, anche potenziale, se si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 30, comma 1, o se esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Ogni situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale, va segnalata al diretto superiore. Ciò vale anche per i dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie.”

Art. 18

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:

“1. Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere sottoposto alla firma dell’assessore provinciale competente, deve essere vistato:

  1. per la regolarità tecnica, dal direttore della struttura organizzativa responsabile per l’elaborazione finale dell’atto;
  2. per la regolarità contabile, dal direttore del competente ufficio della Ripartizione Finanze;
  3. per la legittimità, dal direttore di ripartizione competente.

2. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).”

(2) Al comma 7 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “dell’ufficio” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa”.

Art. 19

(1) La rubrica dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Comunicazione di avvio del procedimento“.

(2) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L’avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi. L’avvio del procedimento è comunicato altresì ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.”

(3) Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

“e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 4, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;

f) la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti a iniziativa di parte.”

(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:

“3/bis La comunicazione di cui al comma 3, lettere a), c) e d), va rinnovata ogni qualvolta cambi la ripartizione, la struttura organizzativa o il responsabile del procedimento.”

Art. 20

(1) La rubrica e il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:

“Art. 15 (Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento, anche mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”

Art. 21

(1) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/bis (Diritti dei partecipanti al procedimento)

1. I soggetti di cui all’articolo 14 e quelli indicati nell’articolo 15 hanno diritto di:

  1. prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi in cui il diritto di accesso è escluso o limitato;
  2. presentare, entro il termine assegnato, non superiore a 30 giorni, memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, sempreché siano pertinenti all’oggetto del procedimento.”

Art. 22

(1) Il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“2. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere motivati ai sensi dell’articolo 7 e stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.”

Art. 23

(1) La rubrica del Capo IV della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: “Semplificazione dell’attività amministrativa e disposizioni sulla conferenza dei servizi”.

(2) Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di esclusiva competenza provinciale, il direttore della ripartizione provinciale competente per l’attuazione dell’intervento finale o comunque prevalente rispetto alle attività del procedimento indice una conferenza di servizi.“

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Con regolamento d’esecuzione vengono determinate le modalità di funzionamento della conferenza di servizi, informate ai principi della certezza dei tempi della conferenza, della partecipazione degli interessati al procedimento, del silenzio assenso e del dissenso.”

(4) Al comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “dal Presidente della Giunta provinciale“ sono sostituite dalle parole: “dal Presidente della Provincia o dall’assessore competente”.

(5) Al comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990” sono sostituite dalle parole: “all’articolo 17/bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui il silenzio tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici dell’amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela.”

(6) Il comma 5 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“5. La conferenza di servizi è presieduta dall’organo che ha indetto la conferenza o da un suo delegato.”

(7) Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“6. La conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica.”

Art. 24

(1) Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 18/bis (Forme di collaborazione fra pubbliche amministrazioni)

1. Oltre alle ipotesi previste dall’articolo 18, gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, possono stipulare accordi fra loro e con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per gli accordi di cui al comma 1 vanno osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 2 e 3.”

Art. 25

(1) La rubrica e i commi 1 e 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:

“Art. 19 (Pareri obbligatori e pareri facoltativi)

1. Ove previsto il parere obbligatorio di un organo consultivo provinciale, questo deve rendere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o, in mancanza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi a organi consultivi provinciali o ad altre amministrazioni pubbliche, questi devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l’organo richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. In caso di parere facoltativo, decorso inutilmente il termine fissato per la sua acquisizione, l’organo richiedente procede indipendentemente dalla sua acquisizione.”

(2) Al comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “I pareri e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.”

Art. 26

(1) La rubrica dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: “Valutazioni tecniche”.

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:

“2/bis Le valutazioni e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmesse con mezzi telematici.”

Art. 27

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: “Con la deliberazione sono altresì definite le modalità di presentazione della segnalazione e di svolgimento della procedura, anche telematica.

(2) Al comma 5 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi: “In tal caso non si applica l’articolo 11/bis. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni per l’adozione di queste ultime. Decorso il suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte, l’attività si intende vietata.”

(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“6. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, è comunque fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di adottare provvedimenti in via di autotutela.”

Art. 28

(1) L’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“Art 22 (Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 4, il provvedimento di diniego. In tal caso si applica l’articolo 11/bis.

2. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela.

3. Le disposizioni di quest’articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela dell’ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico nonché della salute, ai casi in cui la normativa dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché ai casi in cui una disposizione normativa qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell’istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nell’albo online della Provincia.”

Art. 29

(1) Al comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 21“ sono sostituite dalle parole: “Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 21/bis“.

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“3. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività di cui all’articolo 21/bis, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti per la segnalazione è punito ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

Art. 30

(1) Al comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “di favorirne lo svolgimento imparziale” sono sostituite dalle parole: “di favorirne lo svolgimento imparziale e la partecipazione al procedimento”.

(2) Al comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano, la parola: “precedimento” è sostituita dalla parola: “procedimento”.

(3) Il comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“4. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, nonché, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società partecipate e delle società in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all’articolo 1/ter, comma 2.”

Art. 31

(1) Il comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, all’autorità giudiziaria amministrativa ai sensi di quanto disposto dal codice del processo amministrativo. Entro lo stesso termine il richiedente può altresì chiedere al difensore civico il riesame della determinazione. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, l’istanza si intende respinta. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica alla struttura organizzativa responsabile. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, la struttura organizzativa responsabile non emana il provvedimento confermativo motivato di diniego, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso all’autorità giudiziaria amministrativa è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o dalla data in cui l’istanza al difensore civico si intende respinta.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“6. Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale.”

Art. 32

(1) La rubrica del Capo VI della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: “Pubblicazione di atti amministrativi e normativi, misure di trasparenza e sportello per le relazioni con il pubblico”.

Art. 33

(1) L’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 28 (Pubblicazione di atti amministrativi per finalità di efficacia legale)

1. È istituito l’albo online della Provincia che, per gli atti di cui al presente articolo, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Con l’avvio dell’operatività dell’albo online, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sullo stesso secondo le modalità da definirsi con regolamento di esecuzione.

3. Oltre agli atti e ai provvedimenti la cui pubblicazione sia già prevista per legge, sull’albo online della Provincia sono pubblicati, anche per estratto, atti e provvedimenti che interessano la generalità dei cittadini o determinate categorie di soggetti. Se questi contengono dati personali la pubblicazione avviene nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. Il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato con la pubblicazione degli stessi sull’albo online o nel sito web istituzionale dell’amministrazione provinciale, sempre che siano in versione integrale.”

Art. 34

(1) L’articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 28/bis (Misure di trasparenza)

1. Al fine di realizzare un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell’articolo 1, l’amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, l’uso delle risorse pubbliche, le prestazioni offerte e i servizi erogati anche nei diversi settori speciali.

2. Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web istituzionale dell’amministrazione, che sia visibile e accessibile dalla pagina principale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale è approvato e aggiornato l’elenco riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza con l’indicazione delle strutture organizzative provinciali i cui direttori sono responsabili per l’adempimento degli stessi.

4. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, i direttori delle strutture organizzative garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni e dei dati da pubblicare e la conformità degli stessi agli originali in possesso dell’amministrazione; garantiscono inoltre il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicati.

5. Nell’adempiere agli obblighi di pubblicazione i responsabili contemperano le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità dei documenti e dei dati con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, provvedendo a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, fermo restando il divieto assoluto di pubblicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

6. Le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico e in materia di protezione dei dati personali, a condizione di citare la fonte e rispettarne l’integrità.

7. La pubblicazione degli atti è effettuata limitatamente al periodo previsto dall’ordinamento vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il diritto all’oblio degli interessati.

8. L’accesso civico è il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito web istituzionale; può essere esercitato da chiunque, non è sottoposto ad alcuna limitazione, è gratuito e non deve essere motivato. La richiesta di accesso civico può essere presentata in qualsiasi momento al direttore della struttura organizzativa all’uopo delegato dal responsabile della trasparenza, usando l’apposito modulo accessibile alla sezione del sito web istituzionale di cui al comma 2.

9. In caso di richiesta di accesso civico, l’amministrazione provvede tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto, con contestuale comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando allo stesso il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

10. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al responsabile per la trasparenza dell’amministrazione che esercita il potere sostitutivo; questi, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro il termine di 15 giorni, ai sensi del comma 9.

11. Il responsabile per la trasparenza dell’amministrazione provinciale è nominato dalla Giunta provinciale.

12. La Giunta provinciale è autorizzata a emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.

13. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

14. Oltre agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai soggetti privati e alle società partecipati o controllati dagli enti o sottoposti a poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

Art. 35

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:

“1. Qualora una legge o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l’aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, dopo la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione il provvedimento modificativo è pubblicato, per informazione, per 60 giorni consecutivi all’albo online di cui all’articolo 28, con, in calce, la nuova versione integrale della disposizione, nella quale sono evidenziate con caratteri diversi le modifiche introdotte.

2. Se una legge ovvero un altro atto normativo contiene rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, si procede, per informazione ai sensi del comma 1, alla pubblicazione sull’albo online, unitamente all’atto normativo, del testo delle norme alle quali è operato il rinvio.”

Art. 36

(1) Dopo l’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art 29/bis (Dati aperti e loro riutilizzo)

1. L’amministrazione, anche al fine di attuare i principi di cui all’articolo 1, assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare.

2. Nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali e del diritto alla protezione intellettuale e industriale, l’amministrazione garantisce la diffusione dei dati di cui al comma 1 in formati di tipo aperto e liberamente accessibili a tutti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini e delle imprese ai processi decisionali dell’amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati.

3. Le modalità di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito web istituzionale dell’amministrazione provinciale sono definiti con regolamento di esecuzione.”

Art. 37

(1) Dopo l’articolo 29/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art 29/ter (Sportello per le relazioni con il pubblico)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Provincia istituisce uno Sportello per le relazioni con il pubblico.

2. Allo Sportello di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. svolgere specifiche attività di orientamento per facilitare l’accesso del pubblico agli uffici provinciali e per promuovere i contatti con i relativi responsabili;
  2. diffondere le informazioni necessarie al pubblico per esercitare il diritto di accesso agli atti e di accesso civico;
  3. garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione;
  4. contribuire al miglioramento dei servizi pubblici attraverso l’ascolto del pubblico;
  5. raccogliere le valutazioni dei cittadini e delle cittadine in merito all’attività dell’amministrazione, nonché le loro proposte di miglioramento dei servizi, e trasmettere tali informazioni alle sedi competenti.”

Art. 38 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

  1. il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
  2. i commi 3 e 5 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
  3. il comma 2 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
  4. il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
  5. il comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
  6. l’articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
  7. il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
  8. il comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 39 (Norme transitorie)

(1) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 6 della presente legge trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli, salvo che il relativo provvedimento sia divenuto definitivo.

(2) Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 15 della presente legge trovano applicazione per i procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della presente legge.

(3) Le diposizioni di cui all’articolo 28 della presente legge trovano applicazione per i procedimenti iniziati dopo l’1.1.2017.

Art. 40 (Denominazione di funzioni)

(1) Le denominazioni di funzioni riferite a persone, riportate nella sola forma maschile nella presente legge, si riferiscono indistintamente a persone sia di sesso maschile che di sesso femminile.

Art. 41 (Norma finanziaria)

(1) La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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