(1) Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi.
(2) Sono rilevanti ai fini del comma 1 anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.
(3) L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
(4) Gli enti locali comunicano al tesoriere, al Commissariato del governo e alla Giunta provinciale i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.