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In vigore al: 27/05/2016

j) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 171)
Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali

1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B. U. 29 dicembre 2015, n. 52.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

(1) Ai sensi dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la presente legge viene emanata sulla base della delega di cui all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, e all’articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

(2) Le disposizioni della presente legge riformano il sistema della contabilità degli enti locali mediante interventi volti a perseguire l'armonizzazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con quelli stabiliti dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, e successive modifiche, e dal decreto della Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1999, n. 8/L, e successive modifiche.

(3) Ai sensi della presente legge si intendono come enti locali i comuni e le comunitá comprensionali di cui alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche.

(4) La presente legge stabilisce per gli enti locali i principi contabili da applicare alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.

Art. 2 (Fonti)

(1) L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 3 (Principi generali)

(1) Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine approvano il documento unico di programmazione entro il 30 novembre di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre o entro altro termine stabilito con accordo previsto dall’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, riferiti a un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(2) In prima applicazione il documento unico di programmazione viene approvato contestualmente al bilancio di previsione.

(3) Il documento unico di programmazione è composto dalla sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo e dalla sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.

(4) Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio finanziario del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

(5) Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

  1. della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
  2. della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico-patrimoniale.

(6) I risultati della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

(7) Al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

(8) Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

(9) Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 4 (Potestà regolamentare)

(1) Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla presente legge, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dalla presente legge per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

(2) Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative a enti o organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

(3) Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, della presente legge, delle altre norme vigenti e dello statuto.

(4) I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della presente legge e della relativa normativa regionale, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:

  1. le ulteriori competenze del responsabile del servizio finanziario;
  2. le modalità con le quali viene reso il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni. Le attestazioni di copertura della spesa vengono effettuate in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorra, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
  3. le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno, da definire «determinazioni». A questi atti si applica la procedura di cui all’articolo 35, commi 1 e 2. Gli atti di impegno sono esecutivi con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria medesima;
  4. le segnalazioni obbligatorie al sindaco, al consiglio nella persona del suo presidente, al segretario, all'organo di revisione dei conti, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, dei fatti e delle situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 36, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta;
  5. il servizio di economato per la gestione di cassa delle spese d'ufficio e/o per l'approvvigionamento di beni o servizi di non rilevante ammontare.

Art. 5 (Organizzazione del servizio finanziario)

(1) Il regolamento di contabilità, sulla base delle disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o servizi corrispondenti, secondo le dimensioni demografiche, l'assetto organizzativo e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento della gestione dell'attività finanziaria dell'ente.

(2) Il responsabile del servizio finanziario è individuato, a seconda delle dimensioni e dell'articolazione interna dei vari enti, nel responsabile del servizio o nel soggetto preposto alle diverse articolazioni o nello stesso segretario comunale.

(3) Al responsabile del servizio finanziario spetta la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai servizi, da iscriversi nel bilancio, e la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, della regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 6 (Gestione associata del servizio finanziario)

(1) Gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni per assicurare il servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente a mezzo di strutture comuni.

TITOLO II
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I
Bilancio di previsione

Art. 7 (Principi per la redazione del bilancio di previsione)

(1) Gli enti locali sono tenuti all’approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(2) Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

(3) L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno, dopo tale termine non sono più ammessi accertamenti di entrata e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

(4) Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese connesse, tutte le spese sono parimenti iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate pertanto le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio, salvo le eccezioni previste dall'articolo 37, comma 1.

(5) Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità, sostenuti da analisi riferite a un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

(6) Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie, a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità e le altre eccezioni previste per legge.

Art. 8 (Documento unico di programmazione)

(1) Entro il 31 ottobre di ciascun anno la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi finanziari 2016 e successivi.

(2) Il documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell'ente.

(3) Il documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

(4) Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(5) Il documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

(6) Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 9 (Caratteristiche del bilancio di previsione)

(1) L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.

(2) Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi finanziari considerati:

  1. agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
  2. agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

Art. 10 (Struttura del bilancio di previsione)

(1) Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(2) Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in:

  1. titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
  2. tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

(3) Ai fini della gestione, nel piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

(4) Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in:

  1. missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
  2. programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario dell'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(5) Ai fini della gestione, nel piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. La giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

(6) Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

  1. l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
  2. l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
  3. l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
  4. l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

(7) In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

  1. in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in conto capitale;
  2. in entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'Art. 30 , commi 3 e 4, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
  3. in uscita, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'articolo 32;
  4. in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

(8) Nel bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:

  1. la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio;
  2. la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi finanziari successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

(9) I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa della presente legge, le norme recate dalle leggi della provincia riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo provinciale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione provinciali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalla Provincia non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.

(10) Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(11) Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7.

Art. 11 (Servizi per conto di terzi e partite di giro)

(1) Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l’ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(2) Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto d’imposta per la gestione dei fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(3) Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16 di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(4) Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.

Art. 12 (Fondo di riserva)

(1) Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

(2) Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

(3) La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 4 è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

(4) Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

(5) I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 13 (Fondo crediti di dubbia esigibilità  e altri fondi per spese potenziali)

(1) Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(2) Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

(3) E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’Art. 30, comma 4. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Art. 14  (Piano esecutivo di gestione)

(1) La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Con riferimento al primo esercizio il piano esecutivo di gestione è redatto anche in termini di cassa. Il piano esecutivo di gestione è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

(2) Nel piano esecutivo di gestione le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione.

(3) L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(4) Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono adottate dalla giunta entro il 31 dicembre.

(5) Le variazioni riguardano:

  1. capitoli previsti nell'ambito della categoria;
  2. capitoli dello stesso centro di responsabilitá previsti nell'ambito del macroaggregato;
  3. capitoli previsti nell'ambito del macroaggregato dello stesso programma e appartenenti a centri di responsabilitá diversi.

(6) È consentita la variazione del piano esecutivo di gestione concernente i soli obiettivi purché avvenga nell'ambito degli obiettivi generali stabiliti dal bilancio e dal documento unico di programmazione.

(7) Il regolamento di contabilità può attribuire al responsabile del servizio la competenza ad adottare le variazioni previste dal comma 5, lettera b).

(8) Se il responsabile del servizio ritiene necessaria la modifica della dotazione assegnata, propone la variazione del piano con le modalità definite dal regolamento di contabilità, la mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dalla giunta.

(9) Negli enti locali con meno di 10.000 abitanti, in mancanza del piano esecutivo di gestione, la giunta emana atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio e/o della relativa relazione previsionale e programmatica, a cui conseguono le determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Art. 15 (Predisposizione e approvazione  del bilancio di previsione e dei suoi allegati)

(1) Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il termine previsto dal regolamento di contabilità.

(2) Il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione in corso di approvazione.

(3) Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall’organo consiliare entro il 31 dicembre ovvero altro termine stabilito con l’accordo previsto dall’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

(4) Nel sito internet dell’ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, l’assestamento del bilancio di previsione e il piano esecutivo di gestione assestato.

Art. 16 (Altri allegati al bilancio di previsione)

(1) Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui alle letttere e) e f) della disposizione citata è facoltativa.

Art. 17 (Esercizio provvisorio  e gestione provvisoria)

(1) Se il bilancio di previsione non è approvato dal consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

(2) L’esercizio provvisorio è autorizzato con accordo previsto dall’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

(3) Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

(4) Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 9, comma 8, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

(5) All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno al quale si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

(6) Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

  1. tassativamente regolate dalla legge;
  2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

(7) I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 6 sono individuati nel mandato attraverso la codifica SIOPE.

(8) Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'Art. 30, comma 7, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi finanziari in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

(9) Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Art. 18 (Variazioni al bilancio di previsione)

(1) Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

(2) Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 6 e 8.

(3) Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

  1. l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
  2. l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
  3. l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono state previste;
  4. quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi finanziari in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
  5. le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 6, lettera d);
  6. le variazioni di cui al comma 8, lettera b);
  7. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

(4) I provvedimenti di variazione adottati in via d'urgenza dalla giunta, opportunamente motivati, devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal consiglio entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

(5) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

(6) L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 8, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

  1. variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso della gestione provvisoria consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 30, comma 7;
  2. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal consiglio;
  3. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
  4. variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 8, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario non sia negativo;
  5. variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 del presente articolo.

(7) Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 6.

(8) Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi finanziari del bilancio:

  1. le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della giunta;
  2. le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
  3. le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 30, comma 7;
  4. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
  5. e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

(9) Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dalla presente legge e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 8 sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

(10) Sono vietate le variazioni compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

(11) Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

(12) Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

(13) Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 14 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 8 del presente articolo, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3 del presente articolo, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

(14) Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui agli allegati n. 8/1, n. 8/2 e n. 8/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

  1. le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
  2. le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 19 (Indirizzi programmatici e deliberazioni  degli organi collegiali)

(1) Le deliberazioni degli organi collegiali devono essere coerenti con il documento unico di programmazione. Il regolamento di contabilità prevede i casi di inammissibilità e di improcedibilità dei provvedimenti deliberativi.

(2) Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del consiglio e della giunta che non sono coerenti con le previsioni del documento unico di programmazione.

Art. 20 (Programmazione degli investimenti)

(1) Per tutti gli investimenti degli enti locali comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso, nel bilancio di previsione, eventualmente modificato dall'organo consiliare, e assume impegno di inserire nel bilancio successivo le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative a esercizi finanziari futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

(2) La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

  1. da risorse accertate esigibili nell'esercizio finanziario in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
  2. da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;
  3. dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 30. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
  4. da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(3) Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

Art. 21 (Adempimenti connessi all'attivazione  di nuovi o maggiori investimenti)

(1) Ai fini dell’Art. 20 qualora nel corso dell’esercizio finanziario si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, il consiglio nell’adottare la variazione al bilancio aggiorna contestualmente il documento unico di programmazione per la copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento e dalle spese di gestione conseguenti all’investimento medesimo.

TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I
Gestione delle entrate

Art. 22 (Fasi dell’entrata)

(1) Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la riscossione e il versamento.

Art. 23 (Accertamento)

(1) L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.

(2) L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, seguendo le seguenti disposizioni:

  1. per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
  2. per le entrate da beni patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
  3. per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
  4. per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;
  5. per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.

(3) Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi e i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(4) L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite a un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili, anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

Art. 24 (Riscossione)

(1) La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell’entrata e consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

(2) La riscossione è disposta a mezzo di un ordinativo di incasso, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario dell'ente o da altro dipendente individuato, per profilo professionale e ufficio di appartenenza, dal regolamento di contabilità. L’ordinativo di incasso contiene:

  1. l'indicazione del debitore;
  2. l'ammontare della somma da riscuotere;
  3. la causale;
  4. gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
  5. l'indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
  6. la codifica di bilancio;
  7. il numero progressivo;
  8. l'esercizio finanziario e la data di emissione;
  9. la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  10. i codici della transazione elementare di cui agli articoli 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(3) Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 5, anche senza la preventiva emissione di un ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.

(4) Gli ordinativi di incasso che si riferiscono a entrate di competenza dell'esercizio finanziario in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

(5) Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

(6) E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione delle partite di giro.

(7) Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio finanziario sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

Art. 25 (Versamento)

(1) Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali. Gli incaricati interni designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi.

CAPO II
Gestione delle spese

Art. 26 (Fasi della spesa)

(1) Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.

Art. 27 (Impegno)

(1) L'impegno di spesa costituisce la fase del procedimento con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, è individuato il soggetto creditore, è indicata la ragione del credito e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 35, commi 1 e 2.

(2) Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

  1. per le indennità e il rimborso spese già attribuite agli amministratori;
  2. per il trattamento economico già attribuito al personale dipendente e per i relativi contributi previdenziali inclusi i rimborsi spese;
  3. per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio finanziario in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
  4. per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio finanziario per il quale l'informazione è disponibile;
  5. per le spese dovute nell'esercizio finanziario in base a contratti o a disposizioni di legge.

(3) Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti per i quali entro il termine dell'esercizio finanziario non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di spesa della previsione di bilancio a cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

(4) Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di liquidazione.

(5) Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Non possono essere riferite a un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate, anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

(6) Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo a impegni di spesa corrente:

  1. sugli esercizi finanziari successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
  2. sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'Art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

(7) I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

(8) Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

(9) Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.

(10) Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 28 (Liquidazione)

(1) La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

(2) La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

(3) L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

(4) Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Art. 29 (Ordinazione e pagamento)

(1) Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.

(2) Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:

  1. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
  2. la data di emissione;
  3. l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
  4. la codifica di bilancio;
  5. l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
  6. l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
  7. la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
  8. le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
  9. il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;
  10. la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  11. i codici della transazione elementare di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;
  12. l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 17, comma 6, in caso di esercizio provvisorio. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

(3) Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e dai contratti di somministrazione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento. Entro 30 giorni l’ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

CAPO III
Risultato di amministrazione e residui

Art. 30 (Composizione del risultato di amministrazione)

(1) Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate non spese in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 32.

(2) La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'Art. 31 e quantificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

  1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
  2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
  3. per il finanziamento di spese di investimento;
  4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
  5. per l'estinzione anticipata dei prestiti.

(3) Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

(4) Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 7.

(5) Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

  1. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
  2. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
  3. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
  4. derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi finanziari successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio finanziario alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 36. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospesa, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

(6) Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 4, entro il 31 gennaio la giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

(7) Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della giunta di cui al comma 6. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della giunta.

(8) Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 6 e l'aggiornamento del prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Art. 31 (Risultato contabile di amministrazione)

(1) Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito di quelli passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

(2) In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

Art. 32 (Disavanzo di amministrazione)

(1) L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 31, è immediatamente applicato all'esercizio finanziario in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della deliberazione che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente a oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo e l'individuazione di misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

(2) L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'articolo 31, comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1 del presente articolo. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

(3) A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'Art. 30, comma 7, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'articolo 17.

(4) Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi finanziari.

(5) È fatto obbligo di provvedere alla copertura del disavanzo con le modalità stabilite dall'articolo 36, comma 3.

Art. 33 (Residui attivi)

(1) Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio finanziario.

(2) Sono mantenute tra i residui dell'esercizio finanziario esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(3) Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 34 (Residui passivi)

(1) Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.

(2) È vietata la conservazione in conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'Art. 27.

(3) Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

CAPO IV
Principi contabili di gestione

Art. 35 (Regole per l'assunzione di impegni  e per l'effettuazione di spese)

(1) Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e vi è l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

(2) Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 5, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

(3) Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione e all'impegno.

(4) Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'Art. 37, comma 1, lettera f), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

(5) Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2, 3 e 4, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera f), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

(6) Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate e, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.

Art. 36 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio)

(1) Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dalla presente legge, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 7, comma 6.

(2) Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

  1. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o della gestione dei residui;
  2. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'Art. 37;
  3. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto del relativo esercizio finanziario.

(3) Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

(4) La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle.

Art. 37 (Riconoscimento di legittimità  di debiti fuori bilancio)

(1) Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 36, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

  1. sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;
  2. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 45, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, e il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;
  3. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  4. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  5. fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente;
  6. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 35, commi 1 e 2, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(2) Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

(3) Per il finanziamento delle spese di cui al presente articolo, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'Art. 36, comma 3, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi della normativa provinciale in materia. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Art. 38  (Controllo di gestione)

(1) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione, secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge, dalla relativa normativa regionale vigente, dallo statuto e da proprie norme regolamentari.

(2) Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è svolto con le forme e le modalità stabilite da norme regolamentari dell'ente.

Art. 39 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione)

(1) Gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

(2) L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

(3) Il ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

(4) Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 36, comma 3, possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

TITOLO IV
SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 40 (Soggetti abilitati a svolgere  il servizio di tesoreria)

(1) Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, affidato a un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Art. 41 (Oggetto del servizio di tesoreria)

(1) Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

(2) Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche.

(3) Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal tesoriere.

(4) Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 29, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 39.

Art. 42 (Affidamento del servizio di tesoreria)

(1) L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.

(2) L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta, con la quale, in conformità all'apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.

(3) Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

(4) L'azienda di credito che funge da capofila in caso di gestione associata del servizio dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.

Art. 43 (Servizio di tesoreria svolto  per più enti locali)

(1) I soggetti incaricati del servizio di tesoreria che gestiscono il servizio per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Art. 44 (Responsabilità del tesoriere  e degli agenti contabili)

(1) Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ente locale. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

(2) Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 45 (Attività connesse al pagamento  delle spese)

(1) I pagamenti possono aver luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l’ente locale trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato e le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

(2) A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria di una sanzione di mora in caso di ritardato pagamento.

(3) L'estinzione dei mandati di pagamento da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente locale che di eventuali terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

(4) Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica, compresa la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente.

(5) Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.

(6) I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Nella convenzione di tesoreria di cui all'Art. 42 saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di pagamento utilizzati.

(7) Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta degli enti locali il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

Art. 46 (Gestione informatizzata  del servizio di tesoreria)

(1) Qualora l'organizzazione dell’ente locale e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Art. 47 (Gestione di titoli e valori)

(1) I titoli di proprietà dell’ente locale, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle rispettive scadenze.

(2) Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

(3) Il regolamento di contabilità dell’ente locale definisce le procedure per l'effettuazione dei prelievi e delle restituzioni.

(4) Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.

Art. 48 (Obblighi del tesoriere)

(1) Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio finanziario, ai seguenti adempimenti:

  1. aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
  2. conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge;
  3. conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge.

(2) Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

Art. 49 (Risultato di gestione del tesoriere)

(1) Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'Art. 44 rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Art. 50  (Allegati al conto del tesoriere)

(1) Il conto del tesoriere è redatto sul modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

  1. gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;
  2. gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
  3. la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;
  4. eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Art. 51 (Tesoreria unica)

(1) Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

TITOLO V
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 52 (Rendiconto della gestione)

(1) La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

(2) Il rendiconto è deliberato dal consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, stabilito dal regolamento di contabilità, non inferiore a 20 giorni, a partire dal giorno in cui il modello approvato dalla giunta è stato trasmesso.

(3) La mancata approvazione del rendiconto di gestione da parte dell’ente locale è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, applicando la normativa regionale in materia.

(4) Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(5) Per gli enti locali con popolazione superiore a 8.000 abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto- legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche.

(6) Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la sezione enti locali della Corte dei conti potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

(7) Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h), j) e k) della disposizione citata è facoltativa.

(8) Gli enti locali inviano telematicamente alla Sezione enti locali della Corte dei conti il rendiconto completo di allegati, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo.

(9) Nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(10) I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(11) Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'Art. 32, in caso di disavanzo di amministrazione.

Art. 53  (Conto del bilancio)

(1) Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

(2) Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

  1. per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
  2. per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi finanziari successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

(3) Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(4) Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio finanziario.

(5) Il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono allegati al certificato del rendiconto.

(6) Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità degli enti locali.

(7) I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 54 (Conto economico)

(1) Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e rileva il risultato economico dell'esercizio finanziario.

(2) Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 55 (Stato patrimoniale  e conti patrimoniali speciali)

(1) Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio finanziario ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(2) Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso di beni e di rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

(3) Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

(4) Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(5) Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

(6) Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali d’inizio e fine mandato degli amministratori.

(7) Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

(8) Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.

(9) Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 56 (Relazione sulla gestione)

(1) La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, contiene ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 57 (Conto degli agenti contabili interni)

(1) L'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 44, comma 2, rendono il conto della propria gestione agli enti locali nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

(2) Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

  1. il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
  2. la lista per tipologie di beni;
  3. la copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
  4. la documentazione giustificativa della gestione;
  5. i verbali di passaggio di gestione;
  6. le verifiche e i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
  7. eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

(3) Qualora l'organizzazione dell’ente locale lo consenta, i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

Art. 58 (Contabilità economico-patrimoniale)

(1) Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 59 (Bilancio consolidato)

(1) Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(2) Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(3) Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2018.

TITOLO VI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 60 (Organo di revisione  economico-finanziaria)

(1) Gli enti locali eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi del comma 2 del presente articolo per lo svolgimento delle funzioni di revisore negli enti locali rientranti nel rispettivo territorio. Negli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

(2) La provincia, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, organizza, in collaborazione con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui la provincia svolge funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.

(3) Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1. Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.

Art. 61 (Durata dell'incarico)

(1) L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della deliberazione di nomina o dalla data di immediata eseguibilità e i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

Art. 62 (Cause di cessazione dall'incarico)

(1) Il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

Art. 63 (Incompatibilità e ineleggibilità)

(1) La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del Comune.

(2) Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'Art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell’ente locale.

(3) L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.

(4) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 64 (Organo di revisione contabile)

(1) Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

(2) Il collegio dei revisori o il revisore unico redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 65 (Limiti all'affidamento degli incarichi  e compenso dei revisori dei conti)

(1) Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi.

(2) Sono rilevanti ai fini del comma 1 anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

(3) L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

(4) Gli enti locali comunicano al tesoriere, al Commissariato del governo e alla Giunta provinciale i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.

Art. 66 (Funzioni dei revisori dei conti)

(1) L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

  1. attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
  2. pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
    1. proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
    2. proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
  3. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità e degli inventari;
  4. relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun ente locale e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
  5. relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 59 e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
  6. referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  7. vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi;
  8. vigilanza, negli enti locali della Provincia di Bolzano, sull'applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, e sull'applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

(2) Nei pareri di cui al comma 1, lettera b), è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

(3) Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1 l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente o dai regolamenti interni, alle riunioni della giunta. All'organo di revisione sono inoltre trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere contenenti impegni di spesa.

(4) L'organo di revisione, con il consenso dell'amministrazione, può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'Art. 60.

Art. 67  (Responsabilità)

(1) I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 68 (Compenso dei revisori dei conti)

(1) Il compenso massimo attribuibile ai componenti del collegio dei revisori dei conti o al revisore unico è quello previsto dalla relativa normativa regionale.

(2) Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

Art. 69 (Norma di rinvio)

(1) L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti le disposizioni del presente titolo, avuto riferimento per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile alle disposizioni contenute nello statuto.

(2) Le norme di cui al comma 1 si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
Controlli

Art. 70 (Rinvio alla legge regionale  sull’ordinamento dei comuni)

(1) Per i casi di scioglimento e sospensione del consiglio per qualsiasi motivo, si rinvia alla legge regionale in materia.

(2) La disposizione di cui all’articolo 52, comma 3, si applica nel 2017 per il rendiconto di gestione 2016.

CAPO II
Termini per l’applicazione del nuovo sistema di contabilità

Art. 71 (Termini per l'adozione e l'adeguamento  del regolamento di contabilità)

(1) I consigli deliberano il regolamento di contabilità dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo adeguono ai relativi principi.

(2) Dall’entrata in vigore della presente legge, non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari degli enti locali incompatibili con la nuova disciplina provinciale.

(3) Restano salve comunque le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2 e 3, della legge provinciale 23 dicembre 2014, n.11.

(4) Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2016 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, gli enti locali, con deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2015, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

  1. nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2016. Non sono cancellati i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
  2. nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2016, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi e i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
  3. nella variazione del bilancio di previsione annuale 2016 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2016-2018 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
  4. nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;
  5. nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Tale vincolo di destinazione opera, anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

(5) In merito al riaccertamento straordinario dei residui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(6) La mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1°gennaio 2016, contestualmente all’approvazione del rendiconto di gestione 2015 è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, applicando la normativa regionale in materia.

Art. 72 (Rinvio per le Amministrazioni separate  di beni di usi civici)

(1) Per gli enti di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, le disposizioni della presente legge, che riformano il sistema della contabilità, trovano applicazione a partire dal 2018.

(2) Gli enti di cui all’articolo 1, comma 2/bis, della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, adottano il sistema contabile comunale.

Art. 73 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 74 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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