(1) Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla presente legge, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dalla presente legge per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
(2) Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative a enti o organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
(3) Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, della presente legge, delle altre norme vigenti e dello statuto.
(4) I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della presente legge e della relativa normativa regionale, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:
- le ulteriori competenze del responsabile del servizio finanziario;
- le modalità con le quali viene reso il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni. Le attestazioni di copertura della spesa vengono effettuate in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorra, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
- le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno, da definire «determinazioni». A questi atti si applica la procedura di cui all’articolo 35, commi 1 e 2. Gli atti di impegno sono esecutivi con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria medesima;
- le segnalazioni obbligatorie al sindaco, al consiglio nella persona del suo presidente, al segretario, all'organo di revisione dei conti, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, dei fatti e delle situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 36, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta;
- il servizio di economato per la gestione di cassa delle spese d'ufficio e/o per l'approvvigionamento di beni o servizi di non rilevante ammontare.