(1) Per l’integrazione e l’interscambio tra i diversi mezzi di trasporto sono individuate le aree ed infrastrutture funzionali ai servizi per i passeggeri e alla sosta e circolazione dei mezzi pubblici e privati adibiti al trasporto di persone.
(2) La Provincia di Bolzano può individuare tali aree all’interno delle zone per attrezzature collettive sovracomunali previste nel piano urbanistico comunale. In difetto di tali zone ovvero in caso di inidoneità delle stesse, la Provincia può richiedere al competente Comune, in regime di convenzione, l’utilizzo di zone per attrezzature collettive comunali già esistenti o da prevedersi con apposita variante al piano urbanistico comunale. In caso di mancato accordo con il competente Comune, la Provincia di Bolzano può procedere di propria iniziativa all’eventuale modifica del piano urbanistico comunale, ai sensi del vigente ordinamento urbanistico provinciale.
(3) La Provincia di Bolzano può richiedere ai soggetti interessati, pubblici o privati, l’utilizzo in regime di convenzione di un’infrastruttura idonea per lo svolgimento dei servizi funzionali al trasporto pubblico. In caso di mancato accordo tra le parti, la Provincia di Bolzano può ricorrere al procedimento espropriativo di cui alla legge provinciale sugli espropri.
(4) Rimesse per il ricovero e la manutenzione dei veicoli e del materiale rotabile o altre infrastrutture, diverse da quelle previste al comma 1 e comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico d’interesse provinciale, possono essere realizzate nelle zone produttive previste nel piano urbanistico comunale.
(5) La gestione di autostazioni e di altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto pubblico d’interesse provinciale può essere affidata a imprese che erogano servizi destinati al trasporto pubblico, ai Comuni, alle loro aziende speciali e società e alle società della Provincia.