(1) Per i servizi di linea istituiti dai comuni la Provincia di Bolzano partecipa al finanziamento del servizio nella misura del 70 per cento dei costi netti del servizio.
(2) Per i servizi di linea integrativi, esclusi i servizi turistici, la Provincia di Bolzano può partecipare al finanziamento del servizio nella misura del 50 per cento dei costi netti del servizio, qualora affidati tramite procedure ad evidenza pubblica.
(3) Per i servizi di linea integrativi turistici possono essere concessi contributi a favore dei soggetti richiedenti fino al 50 per cento dei costi netti del servizio, qualora affidati tramite procedure ad evidenza pubblica.