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In vigore al: 27/05/2016

g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 151)
Mobilità pubblica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.

Art. 2 (Sistema di trasporto pubblico)  

(1) Per sistema di trasporto pubblico si intende l’insieme delle reti e dei servizi di trasporto di linea e non di linea.

(2) I servizi di trasporto di linea sono i servizi autobus, ferroviari, tranviari, funiviari, altri servizi su impianti fissi e sistemi alternativi di trasporto, organizzati in modo continuativo, periodico o temporaneo, con itinerari, fermate, orari e tariffe prestabiliti e rivolti alla totalità degli utenti.

(3) I servizi di trasporto di linea integrativi sono servizi effettuati su itinerari prestabiliti con fermate e tariffe autorizzate e rivolti alla totalità o a specifiche categorie di utenti. Detti servizi si suddividono in:

  1. servizi sperimentali che introducono sistemi di trasporto tecnologicamente innovativi oppure finalizzati all’accertamento della potenziale domanda;
  2. servizi notturni;
  3. servizi a chiamata per zone a domanda debole con fermate prestabilite, itinerari e orari flessibili;
  4. servizi temporanei in occasione di eventi o manifestazioni particolari;
  5. servizi di carattere stagionale per esigenze di mobilità turistica;
  6. servizi di collegamento aeroportuale.

(4) I servizi di trasporto di linea atipici, con offerta continuativa o periodica, indifferenziata o rivolti a fasce omogenee di utenti, con itinerari, fermate e orari prestabiliti ed effettuati senza oneri pubblici, si distinguono in:

  1. servizi di gran turismo, svolti per collegare diverse località, al fine di valorizzarne le caratteristiche turistiche, artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche;
  2. servizi commerciali riservati a categorie specifiche di utenti, attivati per il trasporto da e per luoghi di intrattenimento o di altra forma di aggregazione e caratterizzati da rischio imprenditoriale;
  3. altri servizi atipici rivolti ad una fascia omogenea di utenti, individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio.

(5) I servizi di trasporto pubblico non di linea sono il noleggio di autobus con conducente e i servizi di taxi e di noleggio con conducente, effettuati a richiesta dell’utenza in modo non continuativo né periodico, su itinerari e con orari non prestabiliti.

(6) I servizi di trasporto scolastico garantiscono il trasporto di alunni e alunne al di fuori dei servizi di linea.

(7) I servizi complementari, quali il noleggio di veicoli, velocipedi, parcheggi per l’interscambio, punti informativi, deposito bagagli e sale di attesa attrezzate, integrano funzionalmente il trasporto pubblico di persone.

(8) Il trasporto pubblico integrato è caratterizzato dall’integrazione di diversi mezzi di trasporto pubblico in un unico sistema tariffario e orario.

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