(1) La Provincia e gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia adottano opportune misure per ridurre la disoccupazione attraverso l’assunzione di giovani disoccupati fino a 35 anni di età, nonché di altre categorie da individuarsi sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal piano pluriennale per l’occupazione della Provincia.
(2) L’assunzione di cui al comma 1 è subordinata alla riduzione dell’orario di lavoro del personale in procinto di essere collocato a riposo secondo i requisiti e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva.
(3) Le spese per l’assunzione del personale di cui al comma 1 e per l’assunzione per intero, da parte dell’ente di appartenenza dei contributi di previdenza e di quiescenza corrispondenti al periodo di riduzione dell’orario di lavoro del personale di cui al comma 2, sono effettuate nei limiti dei risparmi di spesa derivanti complessivamente dalle misure di cui al comma 2.