(1) L’Amministrazione provinciale e gli enti di cui all’articolo 1, sentite le organizzazioni sindacali, definiscono gli obblighi di servizio e di comportamento del personale e li raccolgono in un codice di comportamento.
(2) Al codice di comportamento del personale va data adeguata pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell’ente di appartenenza. Per il personale con accesso al sito istituzionale dell’amministrazione di appartenenza la pubblicazione sul sito costituisce adeguata pubblicità.