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In vigore al: 27/05/2016

n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali in materia di spettacoli pubblici, enti locali, formazione e procedimento amministrativo

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1)
Pubblicata il 29 settembre 2014 nel numero straordinario 1 del B.U. 26 settembre 2014, n. 38.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)

(1)  Il primo periodo del punto 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito: “formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale e della specializzazione.”

(2)  Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

“2) formazione attraverso corsi annuali di preparazione all'esame di stato utile ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica per coloro che sono in possesso di un diploma professionale;”

(3)  Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Validazione e certificazione delle competenze)

1. In conformità con gli indirizzi dell’Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla certificazione delle competenze acquisite dalla persona lungo tutto l’arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.

2. La Giunta provinciale definisce i criteri, i termini e le modalità dei servizi e dei processi di validazione e certificazione delle competenze.

3. Le competenze validabili e certificabili, intese come insieme strutturato di conoscenze e abilità, sono quelle riferite alle qualificazioni presenti nel repertorio provinciale di cui al comma 7.

4. La valutazione delle competenze da validare o certificare avviene sulla base della documentazione presentata e, eventualmente, di prove da sostenere da parte della persona interessata.

5. I servizi per la validazione e la certificazione delle competenze sono preposti al rilascio di documenti di validazione o certificazione, che sono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto dell’articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

6. Per quanti ricorrono ai servizi per la validazione o certificazione delle competenze è prevista una compartecipazione finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi.

7. In conformità agli indirizzi dell’Unione europea e al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia istituisce il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e ne definisce i criteri, i termini e le modalità di istituzione, implementazione e aggiornamento.

8. La Giunta provinciale provvede, inoltre, alla progressiva armonizzazione dei repertori esistenti sul territorio provinciale e al raccordo con le banche dati nazionali.”

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