(1) A coloro che percepiscono l’indennità AspI l’indennità di cui all’articolo 10 spetta a partire dal giorno successivo alla data di cessazione dell’erogazione dell’indennità AspI ed è erogata per una durata massima di:
(2) A coloro che non percepiscono l’indennità AspI l’indennità di cui all’articolo 10 spetta dal giorno successivo al licenziamento ed è erogata per una durata massima di quattro mesi in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.