(1) Il presente capo disciplina requisiti, durata, termini e modalità di accesso, modalità di erogazione e sospensione delle misure anticrisi di cui all’articolo 1-bis della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, alle persone disoccupate o sospese dal lavoro, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche.
(2) Gli interventi di sostegno al reddito di cui al presente capo operano per gli eventi di disoccupazione e di sospensione dal lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.