(1) Questo regolamento è emanato in base all’articolo 1 comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
(2) Fino all’emanazione di una nuova ed organica disciplina a livello provinciale in materia di gestione rifiuti trovano applicazione le disposizioni di questo regolamento per quanto riguarda l’approvazione e l’autorizzazione di impianti di trattamento di rifiuti.