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In vigore al: 27/05/2016

m) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 41)
Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2012, n. 4.

Art. 4 (Contributi per l’integrazione dei fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi)

(1)  Al fine di sostenere lo sviluppo dell’attività di garanzia delle Cooperative di garanzia fidi, la Provincia può erogare, di norma con periodicità annuale, contributi ordinari al fondo rischi, commisurati ad uno o a più dei seguenti indicatori dell’attività delle Cooperative di garanzia fidi:

  1. importo delle garanzie e co-garanzie erogate distinte per tipologia contrattuale e forma di finanziamento;
  2. livello medio del rischio di credito nell’economia associato alle garanzie erogate e regole di gestione del rischio adottate dalle Cooperative di garanzia fidi;
  3. incremento del patrimonio per sottoscrizioni dei soci e incremento del numero di imprese socie, quali indicatori di rilevanza della finalità mutualistica.

(2)  La Giunta provinciale può assegnare contributi straordinari per integrare i fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi a seguito di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni e incorporazioni, o situazioni di crisi eccezionali che determinino un forte squilibrio tra le esposizioni per garanzie prestate e la dotazione di fondi rischi. L’erogazione dei contributi straordinari è subordinata all’approvazione da parte della Provincia di un piano di riassetto patrimoniale e organizzativo presentato dalla Cooperativa di garanzia fidi beneficiaria.

(3)  La Giunta provinciale può assegnare contributi straordinari o autorizzare lo svincolo di contributi a fondi rischi ordinari già concessi e non utilizzati per incrementare le riserve patrimoniali delle Cooperative di garanzia fidi ai fini dell’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.

(4)  Possono beneficiare dei contributi ordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), le Cooperative di garanzia fidi organizzate a livello nazionale limitatamente a programmi di attività svolti a favore di imprese aventi sede legale e produttiva in provincia di Bolzano. Tali programmi sono oggetto di una convenzione che viene approvata dalla Giunta provinciale.

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