(1) L’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, è così sostituito:
“Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge attua ai fini della salvaguardia delle colture agricole da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM) l’articolo 26a della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 nella provincia di Bolzano.”
(2) L’articolo 2 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, è così sostituito:
“Art. 2 (Divieto)
1. È vietata sul territorio provinciale la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.“