(1) Il centro di assistenza diurna può essere gestito direttamente dagli enti gestori dei servizi sociali, oppure da essi affidato, mediante convenzione, ad enti pubblici o privati, associazioni o cooperative, senza fine di lucro, in possesso dell'autorizzazione e accreditamento di cui all'articolo 3. 3)
(2) In caso di gestione di un centro di assistenza diurna in forma non diretta, le condizioni per la gestione, l'eventuale messa a disposizione dei locali e del personale devono risultare dalla convenzione di cui al comma 1, che deve comunque contenere: